Il nostro Statuto:

Associazione Siciliana Arte e Scienza

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STATUTO E REGOLAMENTO ESPLICATIVO 10 Novembre 2019
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STATUTO:

 


Art. 1: LA DENOMINAZIONE – È costituita a Messina l'associazione, senza fini di lucro, con la denominazione Associazione siciliana arte e scienza, che per brevità chiameremo solo associazione, e la sua durata è illimitata. Si intende per arte tutta l'attività creativa che si realizza per mezzo dei diversi linguaggi artistici: arte auditiva (musica, canto, ecc.); arte letteraria (poesia, filosofia, scienza, storia, novellistica, ecc.); arte visiva (pittura, scultura, cinema, design ambientale, grafico e oggettuale, spettacolo, fotografia, ecc.); e tutte le forme d'arte che si possono associare. La scienza determina le ragioni delle ricerche, delle conclusioni e delle implicazioni dell'arte. Il termine siciliana indica il luogo e la cultura d'origine dell'associazione, che tuttavia è aperta a dialogare e cooperare con tutte le culture autentiche ed a rispettare pienamente tutte le differenze esistenti nelle varie aree etnoantropologiche del pianeta.  

 


Art. 2: LA SEDE – L'associazione all'atto della costituzione elegge la propria sede legale in Messina, essa sarà stabilita presso il domicilio del Presidente pro tempore, e ove vi sia necessità, si potrà variarla, o aggiungerne una seconda senza modificare il presente statuto.

 


Art. 3: GLI SCOPI E I PRINCIPI DELL'ASSOCIAZIONE
– L'associazione è squisitamente culturale (non potrà mai assumere veste commerciale, né professionale, né assistenziale) ed ha come propri scopi la promozione della ricerca, della riappropriazione e della divulgazione della cultura artistica universale, su base scientifica; ma anche della cultura storica della Sicilia e della lingua siciliana. I suoi principi di funzionamento all'interno e all'esterno dell'associazione stessa, sono posti sulla base della fraternità, della solidarietà, della flessibilità, della trasparenza, del rispetto della dignità di tutti e della collaborazione fra tutti gli artisti e fra tutte le persone, come gruppi, associazioni e come individui. Per raggiungere i propri obiettivi programmerà riunioni, manifestazioni, corsi gratuiti, incontri conviviali e quant'altro a scopo didattico, culturale, informativo e creativo. L'associazione esclude inderogabilmente dalle sue attività, qualsiasi iniziativa tendente a creare promozioni commerciali, professionali, o discriminazioni artistiche, religiose, razziali, campanilistiche e partitiche, promuovendo al massimo la convivenza pacifica e la civiltà democratica. Potrà avvalersi di strumenti informativi e di divulgazione su qualsiasi supporto (internet, stampa, radio, televisione, multimedia) di cui curerà l'ideazione, la progettazione, la realizzazione e la diffusione direttamente o delegando gratuitamente a terzi l'intero processo o parte di esso; potrà dare la propria collaborazione ad altre società, enti o istituzioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi scopi e nei suoi principi. 

 


Art. 4: I PRINCIPI ETICI DEI SOCI – Tutti i soci dovranno rispettare gli scopi e i principi a cui si attiene l'associazione e possono collaborare o partecipare liberamente alle attività che verranno realizzate. Nel caso in cui si dovessero verificare tra i soci comportamenti o pubbliche dichiarazioni in contraddizione con i principi stabiliti nell'art. 3, potranno essere sanzionati per decisione presa dai due terzi del Consiglio dei soci fondatori, nel rispetto dei diritti civili di difesa di ogni socio. Si ammette, in ogni caso, l'opportunità dell'ammenda pubblica per riparare ad un errore, in non più di due casi.

 

A) - I PRINCIPI ETICI DEI SOCI – Art. 4 - Tutti i soci devono mantenere un atteggiamento civile di fratellanza e di rispetto per la dignità umana secondo il dettato dello Statuto Asas.

 

1) - È fatto assoluto divieto a qualsiasi socio di diffamare per qualsiasi motivo o natura all’interno ed all’esterno dell’associazione altri soci, di creare qualsiasi tensione o addirittura di scrivere o dire pubblicamente frasi negative nei riguardi dell’Asas, quali il “volersi dimettere”; tali atteggiamenti comprovati pubblici comporteranno l’immediata espulsione dall’associazione che sarà effettiva a seguito di tempestiva delibera del Consiglio dei soci fondatori.

 

2) - Qualora un socio venga a conoscenza di fatti o di eventi incresciosi o di grave entità, di qualsiasi natura, effettuati all’interno o all’esterno dell’associazione, perpetrati da altri soci, questi è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio del direttivo per le opportune azioni correttive e, se il caso lo prevede, di tipo disciplinare.

 

 

 

Art. 5: DECADENZA DI UN SOCIO – La qualità di Socio fondatore, Socio onorario o Socio ordinario, si perde, per il venir meno dei requisiti necessari, ritenuti tali dal Consiglio dei soci fondatori, per dimissioni o incompatibilità con i principi dell'associazione. Le comunicazioni di eventuali decadenze di soci verranno dichiarate dallo stesso Consiglio dei soci fondatori e deliberate o sancite, in seguito a un processo sanzionatorio, dai due terzi di esso. Nel caso di processo sanzionatorio o di decadenza da socio, l'interessato verrà informato riguardo gli estremi del procedimento in atto ed egli potrà fornire le controdeduzioni. Della esclusione, decadenza e dimissione dei soci sarà data opportuna informazione pubblica, con le motivazioni pertinenti, nel rispetto della verità dei fatti e della dignità dei soggetti implicati. Si può sanzionare o far decadere un socio, solo dopo aver visionato le proprie controdeduzioni (se presentate nel limite massimo di un mese a partire dall'avviso ufficiale) e con una decisione motivata, da far pervenire al socio oggetto dell'azione disciplinare.

 

B) - DECADENZA DI UN SOCIO - Art.5 –

 

1) - La decadenza della qualità di Socio onorario Asas, può avvenire anche su richiesta personale, nel caso in cui si desideri partecipare all’attività dell’Asas, nella qualità di Socio ordinario o Nuovo socio fondatore (potendo quindi esercitare i requisiti di eleggibilità nel Consiglio direttivo). La richiesta può essere fatta per iscritto, e dovrà essere valutata ed eventualmente accettata almeno dai due terzi del Consiglio dei soci fondatori.

 

2) - Qualora i soci, soggetti a processo sanzionatorio, o anche solo a invito per chiarimenti, non diano riscontro alle comunicazioni inviate e non danno risposta alcuna, al trascorrere di trenta giorni sono dichiarati incompatibili con l’associazione e potranno essere espulsi dall’associazione a seguito di delibera del Consiglio dei soci fondatori.

 


Art. 6: IL PATRIMONIO – L'associazione non detiene né ostenta alcun patrimonio: a) non accumula beni mobili né immobili perché non ha e non vuole acquisire niente in proprietà. b) non prevede fondi di riserva né eccedenze di bilancio. c) non accetta erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni, né lasciti, come proprietà. Si prevedono unicamente: a) quote una tantum versate dai singoli Soci fondatori per le spese legali di registrazione dell'associazione. b) quote versate dai soci fondatori, e dagli altri soci nelle occasioni in cui vogliono partecipare a qualcuna delle sue attività (già indicate all'art. 3, e che possono essere solo quelle che non hanno veste commerciale, né professionale, né assistenziale), quando questa comporti dei costi e nelle quantità utili per coprire le spese, senza eccedenze.        

 

C) - PATRIMONIO – Art. 6 – Partecipano alle quote utili per le spese di realizzazione delle varie attività associative e per le spese correnti annuali, oltre ai Soci fondatori anche gli altri soci e verranno dettagliatamente registrate dal segretario nell’apposito Libro contabilità rilasciandone ricevuta, utilizzando i normali blocchetti standard a doppio foglio numerati, timbrati e firmati, che verranno custoditi assieme al Libro contabilità.

 


Art. 7: IL BILANCIO – Per ogni attività ed iniziativa che comportino dei costi verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il consuntivo non più tardi di un mese dopo la conclusione delle stesse. Tutte le azioni attuate per realizzare le iniziative promosse dall’associazione sono gratuite e volontarie; non sono previsti compensi di nessun tipo neanche al Presidente, né ai responsabili delle singole attività, né agli artisti ed esperti partecipanti, ai quali potranno essere consegnati diplomi di partecipazione. Si potranno consegnare anche premi e medaglie, targhe, o simili se verranno offerte da enti e istituzioni che patrocinano simbolicamente le attività dell'Associazione.      

 

D) - BILANCIO – Art.7 – Oltre al bilancio preventivo e consuntivo, da effettuarsi non oltre un mese dopo la conclusione di ogni attività e iniziativa dell’Asas, si procederà anche a una contabilità annuale comprensiva delle spese correnti che verrà ratificata dal Consiglio direttivo.

 


Art. 8: I SOCI – Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che siano interessate alla attività della stessa. I soci si dividono in quattro categorie: Soci fondatori, Soci ordinari, Soci onorari e Soci aderenti. A) SOCI FONDATORI sono solo coloro che hanno partecipato alla creazione dell'associazione e che hanno versato la quota volontaria di € 25,00 ciascuno per coprire le spese della fondazione all'atto della costituzione. B) SOCI ORDINARI sono tutti coloro che si sono distinti nel collaborare attivamente alle attività della associazione secondo i principi di questo statuto e su decisione del Consiglio dei soci fondatori. C) SOCI ONORARI. La qualifica di Socio onorario potrà essere attribuita, eccezionalmente, a persone che si distinguono per i loro meriti culturali, dai due terzi del Consiglio dei soci fondatori su proposta di due dei suoi membri. Alle Assemblee generali – che potranno essere convocate periodicamente dal Consiglio direttivo o dal Consiglio dei soci fondatori – potranno partecipare, tutti i Soci fondatori, ordinari e onorari. D) SOCI ADERENTI, tutti coloro che aderiscono agli scopi dell'associazione senza remore di sorta compilando e facendo pervenire la scheda associativa da loro firmata e attendendone riscontro. I Soci aderenti possono partecipare alle Assemblee straordinarie soltanto, e offrire la loro collaborazione attiva e disinteressata per qualsiasi iniziativa e organizzazione che l’associazione intende intraprendere. L’operato dei Soci aderenti sarà successivamente vagliato, per l’eventuale avanzamento a Socio ordinario, dal Consiglio dei soci fondatori.

 

E - A) I SOCI FONDATORI – Art.8 - 1) – I Nuovi soci fondatori, come i Soci ordinari, sono tenuti all’aggiornamento annuale della loro qualità di socio. 2) – Qualora i Soci Fondatori e i Nuovi Soci fondatori si rendano irreperibili alle Convocazioni del Consiglio dei fondatori per più di tre volte consecutive, se entro sette giorni prima la data della successiva Convocazione dei soci fondatori non informano sulla loro presenza (assenza ingiustificata), possono essere sostituiti, per quella Convocazione, con Soci ordinari aggiornati più anziani che risultino disponibili, nel numero di soci utile per avere la presenza deliberativa dei due terzi come stabilito. 3) – I Nuovi soci fondatori se non sono partecipi alla vita associativa e non si rendono reperibili alle convocazioni del Consiglio dei Soci fondatori per più di tre volte consecutive senza dare debite giustificazioni, perdono la loro nomina di Nuovi soci fondatori.

 

 -  D) I SOCI ADERENTI - Art.8 – 1) - Avendo constatato che molti Soci aderenti una volta richiesta e ottenuta l’adesione all’Asas non danno più seguito ad una propria partecipazione, si ritiene necessario l’aggiornamento annuale della propria adesione, compilando e presentando l’apposito modulo firmato, trasmissibile anche per e-mail.

 

2) - All’inizio di ogni riunione o attività dell’Asas, sia tra gli stessi soci che aperta a chiunque (caffè letterari), il presidente, o un moderatore da lui nominato per l’occasione, dovrà introdurre il dibattito con i relativi argomenti all’ordine del giorno, concedendo la parola a tutti coloro che l’avranno richiesta, e indicando il tempo a disposizione uguale per tutti. Non è consentito a nessuno intervenire, senza l’autorizzazione del presidente o del moderatore nominato, con argomenti estranei all’o.d.g.. Argomenti non pertinenti dovranno necessariamente essere rimandati ad altra opportuna sede.

 


Art. 9: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
– Gli organi dell'associazione sono: – l'Assemblea generale; – il Consiglio direttivo: – il Presidente; – il Vice presidente; – il Segretario; – il Consiglio dei soci fondatori; – il Presidente del Consiglio dei soci fondatori; – il Presidente onorario.           

 


Art. 10: ASSEMBLEA GENERALE – L'Assemblea generale dei soci costituisce il momento fondamentale di confronto e di partecipazione, idonea alla ratifica della corretta gestione delle attività realizzate. É composta dai Soci fondatori, dai Soci ordinari e dai Soci onorari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria dal Consiglio direttivo e, in via straordinaria, quando sia richiesta da almeno un terzo degli associati o dai due terzi del Consiglio dei soci fondatori. In prima convocazione le decisioni prese dall'Assemblea generale sono valide se è presente la maggioranza dei soci e se sono deliberate a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione sono valide anche se non è presente la maggioranza dei soci. La convocazione avviene, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea, mediante avviso affisso presso la sede sociale, inserito nel Sito web dell’Associazione o Forum, o comunicato per via telefonica o per e–mail. Non è consentito il voto per delega, però è ammesso il voto per video-chat, o per telefono, o per email.    

 

F) – ASSEMBLEA GENERALE – Art. 10 –

 

1) - I soci ordinari che non usufruiscono, per più di tre anni consecutivi, del loro diritto al voto, perdono questo loro diritto e non verranno più conteggiati tra i membri dell’Assemblea generale. Potranno riacquistare il proprio diritto al voto, in quanto sempre soci ordinari, aggiornando la propria qualità di socio ordinario facendo pervenire all’Asas la relativa scheda compilata.

 

2) - I soci ordinari che non hanno mai aggiornato la propria qualità di socio ordinario e non hanno mai usufruito del proprio diritto al voto, trascorsi i tre anni, perdono il diritto a tale nomina avendo dimostrato con la propria astensione di non averla mai accettata, regredendo alla qualità di socio aderente non aggiornato e perdendo il diritto al voto e alla partecipazione alle Assemblee generali Asas.

 


Art. 11: LE FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE
– L’Assemblea generale ha i seguenti compiti: a) elegge individualmente i membri del Consiglio direttivo. b) modifica eventualmente e approva la programmazione annuale preventiva e consuntiva. c) modifica, eventualmente, e approva il regolamento interno. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno preparare e sottoscrivere il verbale finale che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale nella successiva riunione.         

 


Art. 12: IL CONSIGLIO DIRETTIVO – L'associazione è coordinata da un Consiglio direttivo composto dal Presidente e da sei membri (due per le arti letterarie, due per le arti musicali e due per le arti visive) per metà scelti tra i Soci fondatori e per l'altra metà tra i Soci ordinari. Tali membri verranno eletti dai soci dell’Assemblea generale, a maggioranza semplice. Si potranno candidare solo i Soci fondatori e i soci inclusi nella lista dei Soci ordinari, compresi anche, se ce ne saranno, i Soci aderenti già promossi a Soci ordinari, per essersi distinti in ragione della loro laboriosità, e per aver lavorato fattivamente nella realizzazione delle iniziative realizzate dalla stessa associazione. La lista dei Soci aderenti più laboriosi verrà continuamente aggiornata dai Soci fondatori. 

 

G) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO – Art. 12 –

 

1) - I soci che potranno essere eletti nel Consiglio del direttivo, non dovranno ricoprire altre cariche direttive in altre associazioni culturali. Ciascun socio ordinario e fondatore dovrà pertanto compilare annualmente la scheda di aggiornamento in cui sottoscriva se è impegnato o meno organizzativamente con altre associazioni culturali e farla pervenire, come richiesta di candidatura al voto, prima di due mesi dalla scadenza del Consiglio del direttivo in carica. Nei casi in cui si collabori nell’organizzazione di altre associazioni culturali non è accettata l’eleggibilità nel Consiglio del direttivo dell’Asas. 

 

2) - Con l’incremento del numero dei soci, il Consiglio del direttivo sarà formato da soci ordinari e fondatori, stabilendoli in un numero non inferiore al 10 % degli aventi diritto al voto, sempre scelti per metà tra i fondatori e per metà tra gli ordinari più il presidente uscente.

 

3) - Se al rinnovo annuale del Consiglio del direttivo i soci fondatori sono di numero inferiore alla metà più uno dei membri da potere votare; il Consiglio dei soci fondatori può scegliere, per quell’anno, a maggioranza semplice, tra i soci ordinari aggiornati più anziani, chi aggiungere come candidati, tra i Soci fondatori, per essere eletti nel Consiglio del direttivo.

 


Art. 13: LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – Al Consiglio direttivo sono conferiti gli oneri di preparazione del programma delle attività, dei preventivi di spesa, di coordinazione dell'organizzazione di tutte le attività, e di controllo del rispetto dei principi statutari. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice presidente e il Segretario. Può deliberare la convocazione di una Assemblea straordinaria cui possono partecipare anche i Soci aderenti, per raccoglierne opinioni, suggerimenti, sollecitazioni e per informare l'assemblea delle attività svolte e di quelle in preparazione per essere programmate, per dare a tutti i soci la possibilità di offrire la loro collaborazione concreta nelle attività che sono in procinto di essere realizzate. Il Consiglio direttivo avrà il compito di collaborare con il responsabile nominato dal Presidente e di controllare che tutto sia organizzato secondo gli scopi e principi statutari, bloccando eventualmente situazioni in palese contraddizione con tali scopi e principi e destituendo (a maggioranza semplice) il responsabile che abbia creato le incompatibilità verificate. Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, provvede anche alla compilazione di un regolamento interno per il funzionamento delle attività pratiche dell'Associazione, che dovrà essere approvato dall'Assemblea generale e dal Consiglio dei soci fondatori.         

 

H) - LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – Art. 13 –

 

1) - Nel caso in cui vi sia discordanza su punti del Regolamento interno proposti dal Consiglio del direttivo e il parere del Consiglio dei fondatori, va effettuata una riunione congiunta dei singoli componenti di entrambi gli organi dello statuto (Direttivo e Fondatori) con votazione a maggioranza semplice.

 

2) – I referenti dei vari settori (arte letteraria, arte musicale, arte visiva, ecc…), che compongono il Consiglio del direttivo, sono tenuti a presentare, entro una settimana dalla propria nomina e per iscritto un programma di attività da realizzarsi nei limiti del possibile nella forma e nelle date indicate, se verrà approvato.

 


Art. 14: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
– Il Consiglio direttivo stabilisce la periodicità delle proprie riunioni. In ogni caso si riunirà almeno una volta l'anno per preparare il programma da sottoporre all'assemblea, e in occasione dell’organizzazione di ogni singola attività, provvedendo alla compilazione del preventivo della stessa. Sono previste riunioni straordinarie qualora il Presidente o il Segretario lo ritengano opportuno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in assenza, o in caso di impedimento, dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.     

 


Art. 15: IL PRESIDENTE – Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, assume funzioni di rappresentante dell'associazione, di responsabile legale di fronte ai terzi e in giudizio e di responsabile dell’organizzazione dell’associazione. Il Presidente, per ogni attività che l’associazione intende realizzare, può affidare l'incarico come responsabile di tale attività a un Socio ordinario (anche se non fa parte del Consiglio direttivo) che possegga la competenza specifica per poter organizzare l'iniziativa di cui è nominato responsabile, al fine di garantire la massima professionalità nelle realizzazioni, nel pieno rispetto degli scopi e dei principi statutari.           

 


Art. 16: IL VICE PRESIDENTE – Avrà la funzione di sostituire il Presidente in caso di necessità, e anche la responsabilità dell’organizzazione interna dell’associazione.      

 


Art. 17: IL SEGRETARIO – Il Segretario avrà i compiti di preparare i lavori del Consiglio direttivo da sottoporre al Presidente del consiglio direttivo, coordinare con il Presidente le attività dell'Associazione, redigere i verbali dello stesso Consiglio direttivo e custodire gli atti e i documenti dell’associazione.    

 

I) - IL SEGRETARIO – Art. 17-

 

Gli atti e i documenti dell’Associazione potranno essere custoditi dal segretario presso la Sede legale dell’Asas, per poterne avere disponibilità immediata in caso di necessità.

 


Art. 18: CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI
– Il Consiglio dei soci fondatori è formato dai primi soci che hanno sottoscritto la fondazione dell'associazione e sono elencati nell’atto costitutivo. Lo stesso Consiglio dei soci fondatori elegge tra i suoi stessi membri il Presidente onorario, che coordinerà i suoi lavori. I Soci fondatori non potranno trasferire ad altri la loro qualità. Si potranno nominare nuovi Soci fondatori con il consenso dei due terzi dello stesso Consiglio dei soci fondatori, a cui va l’onere delle relative spese della nuova registrazione all’Ufficio del registro.

 

L) - CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI – Art. 18 –

 

1) - Possono aggiungersi ai Primi soci fondatori, che costituiscono il Consiglio dei soci fondatori, su valutazione dello stesso consiglio e con la decisione dei due terzi, Nuovi soci fondatori che abbiano i requisiti etici richiesti dallo Statuto e il fine primario della divulgazione della cultura siciliana. Tra questi possono aggiungersi anche i Soci onorari che richiedano, al fine della nuova nomina, la decadenza dalla loro qualità iniziale di socio (regolamento aggiuntivo: punto A).

 

2) - Per una corretta espressione di voto è opportuno, qualora il numero totale dei Soci fondatori non sia divisibile per tre, provvedere a nuove nomine.

 

3) – I componenti del Consiglio dei Soci fondatori, assenti da oltre un anno dalle attività associative senza aver dato alcuna comunicazione, non saranno inclusi, al rinnovo annuale del Consiglio del direttivo, tra i membri del Consiglio dei soci fondatori, ciò al fine di garantire, tramite l’attualizzazione dello Statuto (Art, 19) il buon funzionamento del Consiglio dei soci fondatori, nonché la sopravvivenza dell’associazione stessa; potranno sempre riprendere la loro attività associativa a seguito di richiesta scritta, compilando l’apposito modulo di Aggiornamento socio.

 


Art. 19: FUNZIONI DEL CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI – Il Consiglio dei soci fondatori ha la funzione principale di tutelare lo statuto, il rispetto dei suoi scopi e principi ed elegge nel suo seno il Presidente del suo consiglio. Inoltre deve favorire i comportamenti corretti tra tutti gli associati e non. Dovrà pure valutare ed eventualmente accettare le offerte di collaborazione attiva e disinteressata dei Soci; potrà evidenziare chi, tra i Soci aderenti, si distinguerà, in ragione della propria collaborazione alle iniziative realizzate dall’associazione, al fine di proporne la nomina a Socio ordinario nella successiva Assemblea generale, alla quale sarà invitato a partecipare. Ha anche il compito di istruire i processi sanzionatori e prendere provvedimenti disciplinari quando sia necessario statutariamente. Il Consiglio dei soci fondatori si riunisce solo in caso che sia convocato dal Presidente del consiglio dei soci fondatori o dal Presidente dell’associazione o dal Segretario o da tre membri dello stesso Consiglio o da un 30% dell'Assemblea generale o, infine, dal Presidente onorario, per questioni che riguardano eventuali sanzioni disciplinari, conflitti di competenza, attualizzazioni dello statuto o qualsiasi problema che rischi di compromettere la sopravvivenza della stessa Associazione e il rispetto dovuto ai suoi scopi e principi.

 

           
Art. 20: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI – Ha il compito di presiedere e coordinare il Consiglio dei soci fondatori.       

 


Art. 21: IL PRESIDENTE ONORARIO
– Il Presidente onorario, viene eletto dal Consiglio dei soci fondatori ed avrà una carica simbolica. Il Presidente onorario assumerà la funzione di moderatore nella prima Assemblea generale.

 


Art. 22: ASSEMBLEA STRAORDINARIA – Potranno partecipare all'Assemblea straordinaria oltre agli associati con diritto decisionale, che partecipano alle Assemblee generali, anche i Soci aderenti (senza diritto al voto). 

 


Art. 23: LE FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA – Lo scopo dell’Assemblea straordinaria è quello di dare la parola e raccogliere opinioni, suggerimenti, sollecitazioni, informare sulle attività svolte e da svolgere, accogliere proposte di collaborazione volontaria da parte di tutti i soci che partecipano.      

 


Art. 24: LE CARICHE ELETTIVE – I membri del Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Presidente del consiglio dei soci fondatori restano in carica un anno, tuttavia possono essere rieletti; la carica del Presidente onorario è pluriennale. Le elezioni sono individuali e non sono ammesse liste o aggregamenti. Gli eletti, a cominciare dal Presidente, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio dei soci fondatori, dopo che si sono assentati dalle loro incombenze per due volte, senza aver comunicato giustificazione logica alcuna allo stesso Consiglio.

 


Art. 25: LO SCIOGLIMENTO – In caso che i due terzi del Consiglio dei soci fondatori deliberi lo scioglimento dell'associazione, se ne darà comunicazione a tutti i soci, con le motivazioni del caso, e all'ufficio legale competente per registrare tale decisione e compiere gli atti legali corrispondenti.

 

M) - LO SCIOGLIMENTO – Art. 25 – Nel caso in cui i membri che compongono il Consiglio dei soci fondatori sia uguale o inferiore a cinque membri è richiesta, per lo scioglimento, l’unanimità del voto.

 


Art. 26: CLAUSOLA FINALE
– Per quanto non previsto manifestamente nel presente statuto viene fatto espresso riferimento alle norme del Codice civile vigenti in materia.

 

 

 

I punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M sono facenti parte del Regolamento esplicativo dello

 

Statuto Asas (ultimo aggiornamento del 10 novembre 2019)